I documenti prodotti telematicamente nel procedimento monitorio sono automaticamente acquisiti nel processo di opposizione

I documenti prodotti telematicamente nel procedimento monitorio sono automaticamente acquisiti nel processo di opposizione
19 Febbraio 2018: I documenti prodotti telematicamente nel procedimento monitorio sono automaticamente acquisiti nel processo di opposizione 19 Febbraio 2018

Nel caso deciso dal Tribunale di Bologna con sentenza pubblicata il 7 dicembre 2017, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il difensore della società opposta aveva depositato, solamente all’udienza di precisazione delle conclusioni, alcuni documenti che già erano stati prodotti in forma telematica nella fase monitoria, ossia unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo. L’opponente, a fronte della produzione documentale della controparte, eccepiva la tardività e la “nullità, se non l’inesistenza, della produzione così effettuata”. Il Tribunale di Bologna ha, però, respinto tale eccezione, in quanto i predetti documenti “erano pienamente conoscibili, ed anzi sono stati concretamente ed effettivamente conosciuti dall’opponente”, la quale, essendo parte ingiunta, era stata abilitata ad accedere al fascicolo elettronico della fase monitoria, per cui “non vi stata alcuna lesione del diritto di difesa dell’opponente, né alcuna tardiva produzione ad opera dell’opposta in corso di causa”. Nella parte motiva, il Tribunale di Bologna richiama il generale principio di acquisizione e di non dispersione della prova, secondo il quale “i principi costituzionali del giusto processo e della sua ragionevole durata implicano che le prove acquisite al processo lo siano in via definitiva. Tali prove non devono essere disperse. Ciò vale anche per i documenti: una volta prodotti ed acquisiti ritualmente al processo, devono essere conservati alla cognizione del giudice” (Cass. Civ., Sez. Unite, 10.07.2015, n. 14475). Pertanto, anche i documenti della fase monitoria sono producibili anche in un eventuale giudizio di appello (ex multis Cass. Civ., sez. II, 4.04.2017, n. 8693). Per il Tribunale di Bologna quindi “i documenti in questione, noti ad entrambe le parti e sui quali si è dispiegato ampiamente il contraddittorio nell’arco dell’intero processo, sono e devono essere oggetto di cognizione del giudice di opposizione a decreto ingiuntivo, il quale può (deve) legittimamente accedervi in via telematica”. Per il Tribunale di Bologna non è quindi nemmeno necessario riprodurre nuovamente nel giudizio di opposizione tutta la documentazione allegata già allegata nel fascicolo monitorio, in quanto già acquisita agli atti.

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